Art. 4.
(Disposizioni processuali).

      1. Il tribunale:

          a) pronuncia la revoca del gestore, in caso di inadempimento dei doveri previsti dagli articoli 2 e 3;

          b) nomina, nel caso di cui alla lettera a), sentito il disponente, un nuovo gestore.

      2. Il ricorso può essere proposto dal disponente, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), dal soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), e da chiunque vi abbia interesse.
      3. Ai fini di cui al presente articolo, in deroga alle disposizioni del codice di procedura civile, è competente il tribunale del luogo di residenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).